Corte di Appello di Milano, 16 novembre 2020, n. 2950
Massima
Nel giudizio ex art. 840 cod. proc. civ. di opposizione al riconoscimento di lodo straniero, quando il giudice dello Stato di origine si sia pronunciato in sede di impugnazione del lodo escludendo la sussistenza del vizio indicato quale motivo ostativo alla circolazione del lodo, non è ammissibile una nuova valutazione dello stesso vizio in sede di riconoscimento.
La compatibilità con l’ordine pubblico di lodo straniero deve essere valutata, con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronunzia arbitrale, non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico.
Non è contrario all’ordine pubblico un lodo parziale straniero che ordini a una parte la produzione di ben determinati documenti nella procedura arbitrale.
Note Metodologiche
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