sentenza
N. 2921
Anno: 2020

Corte di Appello di Milano, 11 novembre 2020, n. 2921

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

La clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale è subordinata alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. nei soli casi in cui sia inserita in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulali utilizzabili in serie).
Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’articolo 829 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 cod. proc. civ. come motivo di nullità del lodo stesso è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 11/11/2020, n. 2921, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-11-novembre-2020-n-2921-1752148053/