Corte di Appello di Genova, 19 ottobre 2020, n. 969
Corte di Appello
di Genova
Massima
La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione fissato dall’art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Genova, 19/10/2020, n. 969, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-19-ottobre-2020-n-969-1752148053/