Corte di Appello di Torino, 18 giugno 2020, n. 648
Corte di Appello
di Torino
Massima
L’art. 156-bis disp. att. cod. proc. civ., il quale stabilisce che il sequestro conservativo perde efficacia se, ove la causa di merito sia compromessa in arbitri, la domanda di exequatur non venga depositata nel termine di sessanta giorni dal momento della sua proponibilità, è da ritenere applicabile anche all’arbitrato irrituale, nel senso che, in questo caso, entro il termine di sessanta giorni deve essere proposta domanda giudiziale volta ad attribuire esecutività alle statuizioni del loro irrituale, domanda da promuovere con azione ordinaria di cognizione o nella forma del ricorso per ingiunzione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Torino, 18/06/2020, n. 648, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-18-giugno-2020-n-648-1752148053/