sentenza
N. 186
Anno: 2020

Corte di Appello di Perugia, 9 aprile 2020, n. 186

⚖️ Corte di Appello di Perugia
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Massima

Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis, co. 1, cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
Ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell’ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande – senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Perugia, 09/04/2020, n. 186, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-perugia-9-aprile-2020-n-186-1752148053/