Corte di Appello di Reggio Calabria, 28 novembre 2019, n. 985
Massima
Una situazione di incompatibilità idonea a compromettere l’imparzialità di uno dei componenti del collegio arbitrale può e deve essere fatta valere dall’interessato mediante apposita formale istanza, da proporsi a norma dell’art. 815, co. 3, cod. proc. civ. al Presidente del Tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, essendo irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in un’incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard