Corte di Appello di Milano, 17 aprile 2019, n. 1701
Corte di Appello
di Milano
Massima
Diversamente da quanto accade nel giudizio di impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ., l’opposizione del terzo formulata ex art. 831, co. 3 cod. proc. civ., in quanto diretta ad accertare la sussistenza di un diritto (quello del terzo opponente) incompatibile e prevalente con il diritto riconosciuto a una delle parti del provvedimento impugnato, non subisce le limitazioni nell’esame del merito della controversia che la legge stabilisce per il giudizio di impugnazione del lodo per nullità, ma introduce un giudizio a cognizione piena.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 17/04/2019, n. 1701, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-17-aprile-2019-n-1701-1752148050/