Corte di Appello di Firenze, 4 aprile 2019, n. 808
Massima
Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte d’appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti.
Note Metodologiche
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