Corte di Appello di Catania, 17 gennaio 2019, n. 105
Massima
L’art. 816-septies cod. proc. civ. prevede la facoltà per gli arbitri di subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili ma trattasi di una semplice facoltà che, se non esercitata, comporta esclusivamente che la determinazione delle spese e degli onorari dell’arbitrato andrà liquidata dal Tribunale competente.
La sanzione di nullità prevista nel caso in cui il lodo contenga disposizioni contraddittorie ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
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