Corte di Appello di Venezia, 27 luglio 2016, n. 1740
Corte di Appello
di Venezia
Massima
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui la causa petendi abbia titolo aquiliano ex art. 1669 cod. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 27/07/2016, n. 1740, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-27-luglio-2016-n-1740-1752148041/