Cour de cassation, 26 juin 2019, n. 17159
Principe Juridique
https://www.arbitratoinitalia.it/wp-content/uploads/2019/07/cass-17159-19.pdf
La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, a fronte dell’irrilevanza di ogni contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo: salvo che non si determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’ iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Notes Méthodologiques
standard