Cour de cassation, 22 décembre 2020, n. 29331
Principe Juridique
L’art. 829, co, 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. 40/2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; cosicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.
Notes Méthodologiques
standard