Cour de cassation, 19 juillet 2016, n. 14782
Principe Juridique
Il divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche di cui all’art. 3, co. 2, d.l. 180/1998, va interpretato estensivamente ed in coerenza con la ratio della disposizione, che è quella di precludere il ricorso ad arbitri privati per le controversie relative alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, a ragione del rilevante interesse pubblico ed anche economico delle stesse, sicché tale divieto riguarda non solo le opere da ricostruire ovvero da realizzare in conseguenza di eventi sismici, ma tutte quelle comunque ricomprese nei programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali e, quindi, finanziate con fondi destinati alla calamità naturale ancorché non oggetto di ricostruzione a causa di essa.
Notes Méthodologiques
standard