Cour de cassation, 10 mars 2023, n. 7201
Cassazione
- II Civ.
Principe Juridique
Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, opera il testo previgente dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire errores in iudicando, atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.
Notes Méthodologiques
standard
Comment citer
Cassazione, 10/03/2023, n. 7201, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-cassation-10-mars-2023-n-7201-fr-1752202338/