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Tribunale di Vicenza, ord. 28 ottobre 2025

La presenza di una clausola compromissoria che deferisce ad arbitri la competenza a decidere la controversia nel merito determina l’incompatibilità con il procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione ex art. 696-bis cod. proc. civ., atteso che tale strumento processuale ad impulso unilaterale si pone in contrasto con la scelta delle parti di rimettere agli arbitri l’istruzione e l’eventuale conciliazione della lite, salvo il caso di concordia di tutte le parti nell’esperimento della procedura giudiziale.

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