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Tribunale di Vicenza, 15 novembre 2023, n. 2261

Ai fini della declaratoria di invalidità del lodo emesso all’esito dell’arbitrato irrituale, deve escludersi la rilevanza dell’errore di diritto in cui siano eventualmente incorsi gli arbitri, potendo l’impugnazione fondarsi solo sull’errore di fatto, essenziale e riconoscibile, inteso come alterata percezione o falsa rappresentazione degli elementi di fatto sottoposti all’esame degli arbitri, e non sulla erronea valutazione di una realtà correttamente percepita (c.d. errore di giudizio).

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