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Tribunale di Verona, 14 luglio 2026, n. 1585

Il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è inserita opera in relazione all’arbitrato rituale e non a quello irrituale, il quale, integrando la volontà delle parti, dà vita a un negozio di secondo grado che trae la propria ragion d’essere dal contratto cui la clausola accede.
La clausola per arbitrato irrituale non sopravvive pertanto alla risoluzione del contratto nel quale è contenuta, con conseguente infondatezza dell’eccezione di devoluzione agli arbitri della controversia relativa al rapporto risolto.

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