Il giudice ordinario resta competente all’adozione delle misure cautelari, ai sensi dell’art. 818, co. 2 cod. proc. civ., fino a quando il collegio arbitrale non sia stato costituito, nonostante la clausola compromissoria contenuta nello statuto.
La controversia relativa a un diritto indisponibile, quale il diritto di ispezione del socio, non è compromettibile e resta sottratta all’operatività della clausola compromissoria statutaria.
