Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Venezia, ord. 9 settembre 2026 (R.G. 00006051/2026)

Il giudice ordinario resta competente all’adozione delle misure cautelari, ai sensi dell’art. 818, co. 2 cod. proc. civ., fino a quando il collegio arbitrale non sia stato costituito, nonostante la clausola compromissoria contenuta nello statuto.
La controversia relativa a un diritto indisponibile, quale il diritto di ispezione del socio, non è compromettibile e resta sottratta all’operatività della clausola compromissoria statutaria.

Exit mobile version