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Tribunale di Venezia, ord. 6 maggio 2025

La norma di cui all’art. 818 cod. proc. civ., che ha introdotto la possibilità, per le parti, di attribuire agli arbitri, anche mediante il rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di concedere misure cautelari, trova applicazione solo con riferimento alle convenzioni di arbitrato concluse dopo la sua entrata in vigore.

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