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Tribunale di Venezia, decr. 13 aprile 2026 (R.G. 00001451/2026)

Ai sensi dell’art. 810, co. 4, cod. proc. civ., il presidente del tribunale provvede alla nomina dell’arbitro con decreto, senza necessità di convocare le parti, qualora risulti che la convenzione d’arbitrato non è manifestamente inesistente e non prevede manifestamente un arbitrato estero, e che la controversia non verte su diritti indisponibili né su materie per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

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