L’attivazione di un procedimento arbitrale successivamente alla proposizione di un ricorso cautelare ante causam non vale a conferire ex post il requisito della strumentalità al giudizio di merito, ove il ricorso cautelare sia stato sin dall’origine configurato come iniziativa autonoma e non funzionale all’impugnazione di uno specifico atto, difettando in tal caso le condizioni dell’azione cautelare ai sensi dell’art. 669-bis cod. proc. civ. e, in caso di controversia devoluta ad arbitri, dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ.
