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Tribunale di Treviso, 9 ottobre 2025, n. 1387

La clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali di contratto soddisfa il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 cod. civ. anche quando sia richiamata mediante indicazione numerica nell’ambito di un richiamo generale a tutte le clausole contrattuali, purché tale richiamo sia accompagnato da una indicazione, benché sommaria, del contenuto della clausola stessa.
La clausola compromissoria che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie relative all’interpretazione o esecuzione del contratto, compresi i pagamenti, determina l’incompetenza del giudice ordinario anche quando la controversia verta esclusivamente su pretese di pagamento derivanti dall’esecuzione contrattuale.

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