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Tribunale di Treviso, 25 giugno 2026, n. 904

La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di contratti di subappalto, che devolva ad arbitri tutte le controversie relative o collegate al contratto, è opponibile alla parte che abbia sottoscritto le condizioni generali contenenti la clausola medesima; in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, tale clausola fonda l’incompetenza del giudice ordinario sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente e rientrante nell’ambito oggettivo della convenzione d’arbitrato.
Ai sensi dell’art. 819 ter, co. 1, c.p.c. la connessione tra la domanda principale — proposta in via monitoria e rispetto alla quale non sia stata sollevata eccezione di compromesso — e la domanda riconvenzionale rientrante nella clausola compromissoria non giustifica la trattazione unitaria delle due domande davanti al giudice ordinario; quest’ultimo è pertanto tenuto a dichiarare la propria incompetenza limitatamente alla domanda riconvenzionale, rimettendo la causa in istruttoria per la sola domanda monitoria.

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