In sede di omologazione del lodo ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ. il tribunale è chiamato soltanto ad accertare la regolarità formale del lodo, essendo preclusa ogni valutazione circa la legittimità del lodo stesso.
Ai fini della dichiarazione di esecutorietà del lodo occorre la produzione dell’atto contenente la clausola compromissoria, il deposito del lodo in copia conforme e la presenza nel lodo degli elementi indicati dall’art. 823 cod. proc. civ.
