L’eccezione di arbitrato, non rilevabile d’ufficio, deve essere dichiarata inammissibile, ove proposta oltre il termine previsto dall’art. 167, co. 2, cod. proc. civ.
L’eccezione di arbitrato, non rilevabile d’ufficio, deve essere dichiarata inammissibile, ove proposta oltre il termine previsto dall’art. 167, co. 2, cod. proc. civ.