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Tribunale di Torino, 11 agosto 2026, n. 4662

La previsione di una procedura di determinazione autoritativa del corrispettivo davanti ad un’autorità amministrativa indipendente non obbliga le parti a sottoporsi ad una forma di arbitrato obbligatorio e non viola il diritto di difesa, non essendo in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali e con la Costituzione la previsione di strumenti deflattivi, anche obbligatori, purché non limitino eccessivamente l’accesso alla tutela giurisdizionale.

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