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Tribunale di Tivoli, ord. 3 novembre 2025

La partecipazione dell’erede beneficiato a un procedimento arbitrale rituale, destinato a concludersi con lodo per dirimere questioni controverse tra le parti, non costituisce atto dismissivo di straordinaria amministrazione e, pertanto, non è soggetta all’autorizzazione giudiziaria prevista dall’art. 493 cod. civ.

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