Ove la convenzione di arbitrato preveda che la nomina degli arbitri sia effettuata da un terzo designato e questi non vi provveda nel termine stabilito o declini l’incarico, si applica il meccanismo sostitutivo eventualmente previsto dalla medesima convenzione, il quale attribuisce il potere di nomina al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società, su ricorso della parte più diligente.
