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Tribunale di Siracusa, 30 luglio 2026, n. 1569

Il lodo irrituale, avendo natura negoziale, non è impugnabile con i mezzi previsti per il lodo rituale, ma soltanto per gli specifici vizi indicati dall’art. 808-ter cod. proc. civ.
La mancata integrale adesione dell’arbitro alla quantificazione proposta dal consulente di parte e la mancata condivisione di alcune prospettazioni difensive attengono alla valutazione del materiale istruttorio, riservata all’arbitro, e non dimostrano un’omissione del difensore.
Chi deduca la responsabilità professionale del difensore per omessa impugnazione del lodo deve individuare lo specifico vizio negoziale o procedimentale che avrebbe consentito di ottenerne l’annullamento e dimostrare, secondo un giudizio di prevalente probabilità, che l’iniziativa impugnatoria avrebbe condotto a un esito più favorevole, non essendo sufficiente allegare che l’esito dell’arbitrato sia stato sfavorevole.
La costituzione del difensore in un distinto giudizio arbitrale richiede una specifica procura e un incarico riferibile a ciascun soggetto interessato, non essendo a tal fine sufficiente l’esistenza di un rapporto professionale relativo ad altre controversie.

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