Nel procedimento arbitrale, ai sensi dell’art. 816-ter, comma 3, c.p.c., il giudice ordinario ordina la comparizione del testimone dinanzi all’arbitro, il quale fissa autonomamente l’udienza per l’assunzione della prova testimoniale.
Nel procedimento arbitrale, ai sensi dell’art. 816-ter, comma 3, c.p.c., il giudice ordinario ordina la comparizione del testimone dinanzi all’arbitro, il quale fissa autonomamente l’udienza per l’assunzione della prova testimoniale.