L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, in quanto si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
Quando il giudice ordinario dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta.
