Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Rovigo, 16 aprile 2026, n. 241

La clausola compromissoria contenuta in un contratto specificamente negoziato tra le parti non soggiace all’obbligo della doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., in quanto tale disposizione si applica esclusivamente alle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una delle parti.
Accolta l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, ritualmente sollevata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto opposto va revocato e dichiarato nullo.

Exit mobile version