Gli arbitri hanno il potere di disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione degli effetti della delibera assembleare impugnata, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Gli arbitri hanno il potere di disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione degli effetti della delibera assembleare impugnata, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.