Ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., l’autorità giudiziaria è competente a nominare il terzo arbitro con funzioni di presidente del tribunale arbitrale qualora le parti non abbiano provveduto alla costituzione del tribunale nelle forme convenute.
Ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., l’autorità giudiziaria è competente a nominare il terzo arbitro con funzioni di presidente del tribunale arbitrale qualora le parti non abbiano provveduto alla costituzione del tribunale nelle forme convenute.