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Tribunale di Roma, ord. 20 novembre 2025

In caso di mancata designazione dell’arbitro ad opera della parte che vi sia tenuta, il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., provvede alla nomina dell’arbitro in funzione sostitutiva, esercitando un potere di natura amministrativa volto a garantire la costituzione del collegio arbitrale e l’effettività della tutela convenzionalmente pattuita.

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