Il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., provvede alla nomina dell’arbitro in sostituzione della parte che non vi abbia provveduto nel termine stabilito dalla convenzione di arbitrato.
Il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., provvede alla nomina dell’arbitro in sostituzione della parte che non vi abbia provveduto nel termine stabilito dalla convenzione di arbitrato.