Su ricorso di parte il presidente del tribunale, accertata la regolarità formale del lodo deliberato e sottoscritto dall’arbitro, ne dichiara l’esecutività ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ.
Su ricorso di parte il presidente del tribunale, accertata la regolarità formale del lodo deliberato e sottoscritto dall’arbitro, ne dichiara l’esecutività ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ.