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Tribunale di Roma, 9 luglio 2026, n. 10810

Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra una controversia devoluta ad arbitri e una lite pendente innanzi al giudice ordinario.
La mera relazione di connessione tra le questioni già decise in sede arbitrale e quelle dedotte nel giudizio ordinario non consente la declaratoria di litispendenza ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., e l’eventuale pendenza dell’impugnazione del lodo assume rilievo soltanto nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti.

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