La clausola compromissoria contenuta nell’atto istitutivo di un trust, che devolve ad arbitri tutte le liti e le questioni nascenti dal trust, si estende a tutte le questioni inerenti alla gestione, all’esecuzione e all’attuazione del trust.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di opposizione fondata sulla clausola, di revocare il decreto e di dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri, con assorbimento dei motivi di opposizione relativi al merito.
