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Tribunale di Roma, 4 gennaio 2026, n. 169

La pendenza del procedimento arbitrale previsto dalla normativa di settore per la risoluzione delle contestazioni relative ai controlli amministrativi non determina l’inefficacia né la sospensione del provvedimento amministrativo impugnato, salva la possibilità di un successivo adeguamento in caso di lodo favorevole al privato.

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