La clausola statutaria che devolve all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale tutte le controversie insorgenti tra l’ente associativo e gli associati e tra gli associati medesimi comprende l’impugnazione della deliberazione che dichiari la decadenza dalla qualità di associato.
Affinché sia soddisfatta l’esigenza che il compromesso o la clausola compromissoria contengano la nomina degli arbitri oppure stabiliscano il numero di essi e il modo di nominarli, non è necessaria la materiale inserzione della nomina o dei criteri nello stesso documento, essendo sufficiente anche il riferimento espresso a uno specifico regolamento già esistente, predisposto dalle stesse parti o da terzi, ovvero a specifici distinti documenti espressamente richiamati.
Ove la clausola compromissoria rinvii, quanto alle modalità di costituzione del collegio arbitrale, a un regolamento che preveda un arbitrato di natura irrituale, la domanda proposta davanti al giudice ordinario deve essere dichiarata improcedibile.
