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Tribunale di Roma, 26 luglio 2022, n. 12005

La nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità. A fortiori nell’ipotesi di risoluzione del contratto la clausola compromissoria mantiene la sua efficacia al fine di regolare le controversie insorte tra le parti, comprese quelle inerenti alla risoluzione medesima.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da una società non è opponibile all’amministratore giudiziario della stessa.

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