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Tribunale di Roma, 24 marzo 2026, n. 4458

La clausola compromissoria statutaria di una cooperativa edilizia si applica esclusivamente alle controversie endosocietarie. In difetto di espressa previsione statutaria o di un’autonoma clausola nel contratto di assegnazione o di cessione, essa non si estende alle controversie relative al trasferimento dell’immobile, atteso che il socio di cooperativa edilizia è titolare di due distinti – ancorché connessi – rapporti: quello associativo e quello bilaterale di scambio.

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