La pattuizione contrattuale che prevede il ricorso a un terzo per la determinazione del contenuto del contratto ai sensi dell’art. 1349 cod. civ., nel caso in cui i periti designati dalle parti non raggiungano un accordo, non costituisce una clausola compromissoria idonea a rendere improcedibile la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, ove dalla lettura della clausola non emerga né il riferimento a controversie da risolvere per via arbitrale né l’obbligo per i contraenti di ricorrere preventivamente all’arbitrato.
