L’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non preclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo; tuttavia, qualora venga proposta opposizione fondata sull’esistenza di tale clausola, il giudice dell’opposizione deve dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale e, conseguentemente, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
