Ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., la parte che intende far eseguire il lodo deve depositare il lodo in originale o in copia conforme, unitamente all’atto contenente la convenzione d’arbitrato, in originale o in copia conforme; l’attestazione di conformità del difensore è inidonea a tale fine, avendo il difensore potere di certificazione limitato alle copie di atti processuali di parte o di provvedimenti giudiziali ai sensi degli artt. 196 octies e novies cod. proc. civ.
