In presenza di clausola compromissoria le parti possono chiedere al giudice ordinario misure cautelari, ivi compreso l’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ., purché ne ricorrano i presupposti di urgenza, mentre è inammissibile la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ., che si pone in contrasto con la scelta delle parti di devolvere la controversia ad arbitri.
