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Tribunale di Reggio emilia, ord. 8 luglio 2026 (R.G. 00000976/2026)

In presenza di clausola compromissoria le parti possono chiedere al giudice ordinario misure cautelari, ivi compreso l’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ., purché ne ricorrano i presupposti di urgenza, mentre è inammissibile la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ., che si pone in contrasto con la scelta delle parti di devolvere la controversia ad arbitri.

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