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Tribunale di Reggio Emilia, ord. 29 gennaio 2026

La rinuncia alla clausola compromissoria che prevede un arbitrato rituale deve essere provata dalla parte che agisce in giudizio ordinario; la mera allegazione di un accordo di rinuncia, in assenza di prova e a fronte di contestazione della controparte, non è sufficiente a superare l’eccezione d’incompetenza del giudice ordinario.

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