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Tribunale di Ragusa, 29 luglio 2026, n. 1128

La clausola compromissoria statutaria, operante esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto il contratto sociale o la vita della società, non si estende alla pretesa creditoria fondata su un autonomo atto di riconoscimento di debito, estranea ai rapporti sociali; resta pertanto esclusa la devoluzione agli arbitri e ferma la cognizione del giudice ordinario.

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