Il richiamo, nella clausola compromissoria, agli artt. 806 e ss. cod. proc. civ. e la previsione che le spese del collegio siano regolate dal lodo in base alla soccombenza depongono per la natura rituale dell’arbitrato, dovendo comunque il dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti essere risolto a favore della ritualità.
Dichiarata l’incompetenza del giudice per l’esistenza della clausola compromissoria, deve essere assegnato alle parti un termine per la riassunzione della controversia dinanzi agli arbitri, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ.
